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DPCM 14 Gennaio, misure per le attività economiche in vigore dal 16 Gennaio al 5 Marzo

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha firmato il nuovo DPCM, in vigore dal prossimo 16 Gennaio e fino al 5 Marzo, che conferma il regime di chiusure differenziate a seconda della fascia di rischio alla quale appartiene ogni Regione: Regione Lombardia dovrebbe essere classificata “Zona Rossa” a partire dal 17 Gennaio 2021 (qualora venga effettivamente pubblicata domani ordinanza del Ministero della Salute) come annunciato dai Giornali.

Riportiamo di seguito le misure in vigore in “Zona Rossa“, dal 17 Gennaio al 5 Marzo 2021:

  • È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori, nonché all’interno degli stessi (dunque degli stessi Comuni), salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Consentita, una sola volta al giorno e nell’ambito del territorio comunale, nell’arco temporale tra le ore 5 e le 22 la “visita ad amici o parenti” (massimo 2 persone, non rientrano nel conteggio figli minori di 14 anni, persone con disabilità e conviventi non autosufficienti). Per i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, gli spostamenti per “visita ad amici o parenti” sono consentiti per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia (clicca qui per scaricare il modulo di autodichiarazione editabile);
  • Attività dei servizi di ristorazione: bar, ristoranti, pub, gelaterie, pasticcerie e altre simili attività restano sospese salvo che per quelle attività site nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, nonché per l’attività di mense e catering continuativo su base contrattuale e con riferimento agli esercizi situati nelle strutture ricettive, a favore dei rispettivi alloggiati. Resta in ogni caso possibili le consegne a domicilio, nonché l’asporto nella fascia oraria 5-22, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per le attività di somministrazione che esercitano come attività prevalente quella identificata dal codice ATECO 56.3 (Bar a altri esercizi simili senza cucina) l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00.
  • Attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari, edicole, tabaccai, farmacie, parafarmacie e rivendite di altri beni di prima necessità  (clicca qui per il download dell’allegato 23, che individua le attività che possono restare apertesospese, con mercati chiusi, salvo che per le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e floro-vivaistici. Per le attività che svolgono commercio al dettaglio di bevande (ATECO 47.25) l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00
  • Cartellonistica indicante il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all’interno del locale da esporre obbligatoriamente nei locali pubblici e aperti al pubblico che possono restare aperti (tale indicazione deve garantire il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro tra ogni individuo): clicca qui per scaricare la cartellonistica Confesercenti Lombardia.
  • Attività inerenti servizi alla persona: sospese, tranne lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia, attività delle lavanderie industriali, altre lavanderie, tintorie, servizi di pompe funebri e attività connesse, servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere  (clicca qui per il download dell’allegato 24, che individua le attività che possono restare aperte).
  • Agenzie viaggi: attività non sospese, ferma restando, per il cliente, la cautela in ordine ai dubbi sugli spostamenti nelle aree rosse di cui al paragrafo sugli spostamenti.
  • Agenzie immobiliari: attività non sospese, ferma restando, per il cliente, la cautela in ordine alle norme sugli spostamenti della clientela nelle aree rosse di cui al paragrafo sugli spostamenti, che si ritengono senz’altro giustificate in presenza di urgenti esigenze abitative.
  • Attività dei parchi tematici e di divertimento: sospese.
  • Attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza nonché culturali, centri sociali e centri ricreativi: sospese.
  • Attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente: sospese.
  • Spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto: sospesi.
  • Attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso: sospese.
  • Convegni, congressi e altri eventi: sospesi ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza
  • Mostre e servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura: sospese.
  • Viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate: sospesi.
  • Comprensori sciistici: chiusi.

Di seguito le misure in vigore, il 16 Gennaio 2021, in Lombardia, “Zona Arancione“:

  • Spostamenti: all’interno del comune di residenza gli spostamenti non sono subordinati alla sussistenza di comprovate esigenze lavorative o altre situazioni di necessità, salvo che nella fascia oraria 22-5; salvo che sussistano le medesime giustificazioni è inoltre vietato spostarsi con mezzi di trasporto in un Comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, essendo in ogni caso possibile farlo per usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale Comune (clicca qui per scaricare il modulo di autodichiarazione editabile). E’ possibile, inoltre, per gli abitanti dei piccoli Comuni (fino a 5.000 abitanti) spostarsi in un raggio di 30 km (non è possibile andare nei capoluoghi di provincia). Consentita, una sola volta al giorno, nell’arco temporale tra le ore 5 e le 22 la “visita ad amici o parenti” (massimo 2 persone, non rientrano nel conteggio figli minori di 14 anni, persone con disabilità e conviventi non autosufficienti);
  • Attività commerciali: aperti gli esercizi di tutte le merceologie, sia in sede fissa che su area pubblica; nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali all’interno dei centri commerciali e dei mercati coperti, fatta eccezione per farmacie, parafarmacie, tabacchi, edicole, punti vendita di presidi sanitari, generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.
  • Cartellonistica indicante il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all’interno del locale da esporre obbligatoriamente nei locali pubblici e aperti al pubblico che possono restare aperti (tale indicazione deve garantire il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro tra ogni individuo): clicca qui per scaricare la cartellonistica Confesercenti Lombardia.
  • Attività dei servizi alla persona: aperte tutte le attività (tra cui: saloni per i trattamenti estetici, saloni tatuaggi e piercing, agenzie matrimoniali e d’incontro), salvo che per centri benessere e stabilimenti termali per finalità non terapeutiche.
  • Ristorazione: bar, ristoranti, pub, gelaterie, pasticcerie e altre simili attività restano sospese salvo che per quelle attività site nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, nonché per l’attività di mense e catering continuativo su base contrattuale e con riferimento agli esercizi situati nelle strutture ricettive, a favore dei rispettivi alloggiati. Resta in ogni caso possibili le consegne a domicilio, nonché l’asporto nella fascia oraria 5-22, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici ATECO 56.3 e 47.25 l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00.
  • Agenzie viaggi:  Attività non sospese, ferma restando, per il cliente, la cautela in ordine ai dubbi sugli spostamenti nelle aree rosse di cui al paragrafo sugli spostamenti.
  • Agenzie immobiliari: Attività non sospese, ferma restando, per il cliente, la cautela in ordine ai dubbi sugli spostamenti della clientela nelle aree rosse di cui al paragrafo sugli spostamenti, che si ritengono senz’altro giustificate in presenza di urgenti esigenze abitative.
  • Sagre e manifestazioni fieristiche in struttura: obbligo sospensione attività.
  • Sale slot, bingo e scommesse, slot machine: obbligo di chiusura delle sale dedicate, nonché delle slot machine o degli analoghi dispositivi elettronici collocati all’interno di pubblici esercizi, attività commerciali e rivendite di monopoli.
  • Discoteche e sale da ballo: chiuse.
  • Palestre, piscine, centri benessere e termali: obbligo sospensione attività.
  • Spettacoli aperti al pubblico: sospesi sia quelli al chiuso (anche in teatri, sale concerto e cinematografiche) che all’aperto.
  • Parchi tematici e di divertimento: obbligo sospensione attività.
  • Centri culturali, sociali e circoli ricreativi: obbligo sospensione attività.
  • Feste: vietate in luoghi al chiuso e all’aperto, anche se conseguenti a cerimonie civili e/o religiose.
  • Attività convegnistiche congressuali: sospese, salvo che se svolte con modalità a distanza

 

Restano inoltre in vigore le altre disposizioni anti-Covid già in essere, tra cui, oltre all’obbligo di uso di mascherine anche all’aria aperta e al mantenimento del distanziamento interpersonale di un metro in tutti i casi previsti:

  • Applicazione del protocollo di regolamentazione delle misure anti-COVID19 negli ambienti di lavoro del 24 Aprile 2020
  • Rispetto delle schede tecniche per le attività ancora consentite relative ai singoli settori di attività riportate nelle linee guida nelle linee guida del DPCM del 14 Gennaio 2021
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